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ON. ADDUCE (DS) SUL DECRETO LEGISLATIVO SCUOLA
05 febbraio 2004
(ACR) - Il decreto legislativo delegato sul 1° ciclo di istruzione (Legge 53) La Scuola sta attraversando un periodo di profonda incertezza. I grandi investimenti annunciati dal governo non si vedono e, anzi, proseguono per il terzo anno consecutivo i tagli agli organici e alle risorse per la Scuola pubblica. Nel decreto applicativo della Legge Moratti, il tempo pieno scompare: è assicurato solo per il prossimo anno e, in futuro, la possibilità di accedervi dipenderà dalla disponibilità delle risorse. Nonostante le correzioni introdotte su richiesta dei Comuni e delle Regioni, che migliorano il testo presentato inizialmente dal governo, le conseguenze sono gravi e preoccupanti. Si torna al doposcuola di una volta, diminuendo decisamente la didattica, indebolendo il complesso dell'offerta formativa della scuola primaria. Il governo vuole una scuola a domanda individuale, in cui si amplieranno le differenza determinate dalle condizioni di partenza. Si parla di personalizzazione, ma tutti hanno capito che questo varrà solo per pochi. A tutti gli altri, a cominciare dai portatori di handicap e dai bambini stranieri, la scuola voluta da questo governo continuerà a dare delusioni. La cosiddetta riforma Moratti si presenta ancora una volta vuota di contenuti positivi, pericolosa, per le soluzioni che introduce e per l'incertezza che l'accompagna. La settimana dal 19 al 25 gennaio, sia Camera che Senato sono state impegnate nella discussione sul primo Decreto Legislativo, per dare un parere al decreto stesso. È finita così: - alla Camera sono stati votati due pareri favorevoli sia da parte della Commissione Cultura, che dalla Commissione Bilancio: il primo tutto piegato sulle posizioni del Governo, il secondo con alcune condizioni, tra cui fondamentale quella che, svelando la carenza di copertura, indicava la necessità di emanare un decreto legislativo apposito per la generalizzazione della scuola dell'infanzia. - al Senato, in Commissione Bilancio, il parere favorevole con condizioni del relatore di maggioranza, è stato bocciato. L'iter parlamentare è stato dunque abbastanza "travagliato", ma, malgrado ciò, la Moratti ha "tirato dritto", portando il decreto in Consiglio dei Ministri e facendolo approvare con poche correzioni rispetto al testo iniziale, con grande plauso di Berlusconi (vedi la campagna mediatica e l'attacco alle opposizioni che strumentalizzerebbero i bambini portandoli in piazza). Analisi del decreto legislativo delegato Con le poche modifiche (sostanzialmente quelle uscite dalla Conferenza Stato – Regioni – Enti Locali) e l'approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri non vengono meno le illegittimità che sono state denunciate da tutte le forze di opposizione prima della sua emanazione. Esse permangono, dovranno essere discusse nelle scuole e si dovrà costruire una strategia per la loro impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Le illegittimità del decreto sono di tre ordini: I° Eccesso di delega: non esiste, nella legge, alcuna delega né per il tutor, né per l'abolizione del tempo pieno e del tempo prolungato. II° Violazione della delega: nella legge, non esiste delega per l'emanazione, con decreto legislativo, dei programmi di studio approvati. III° Mancata copertura finanziaria: il decreto delegato non indica la copertura finanziaria di numerose innovazioni presenti nell'articolato : a) anticipo delle iscrizioni al 30 aprile per la scuola dell'infanzia; b) spese a carico degli enti locali connesse a tali anticipi sia in termini di personale qualificato che di strutture; c) inserimento dell'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria; d) inserimento dell'insegnamento di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado. Per la generalizzazione della scuola dell'infanzia la copertura è rinviata ad ulteriori decreti legislativi. Inoltre e soprattutto, emanato il decreto, permane il mistero sul piano finanziario approvato il 12 settembre 2003 dal Consiglio dei ministri: a) dove si trovano, nella legge finanziaria recentemente approvata, quella parte di investimenti complessivi ammontanti a 4.037 milioni di euro (essendo l'altra parte allocabile, stanti i termini della delega, solo nella legge finanziaria 2005)? b) dove si trovano le somme già iscritte in bilancio per lo stesso periodo ammontanti a 4.283 milioni di euro? c) come e quando si intendono coprire le spese riguardanti le innovazioni introdotte dal decreto legislativo delegato? Il testo definitivo del decreto approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri riserva poche novità. Sono stati introdotti alcuni emendamenti, in parte già noti, quelli concordati con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, altri a seguito delle richieste contenute nei pareri di maggioranza espressi dalle Commissioni Parlamentari. I cambiamenti non modificano la natura del provvedimento. Rimangono nel testo finale tutti i punti contestati dal fronte contrario al decreto: la riduzione del tempo scuola di tutti, la cancellazione dei modelli scolastici del tempo pieno e prolungato, il tutor obbligatorio, la riduzione della scuola dell'infanzia a supermarket assistenziale. Vediamo le novità punto per punto. SCUOLA INFANZIA FINALITA' (art. 1 c. 1) Introduce la realizzazione del "Profilo educativo". Vale a dire che l'attuale Profilo culturale dello studente da 6 a 14 anni (allegato D) dovrà essere modificato in funzione delle finalità della scuola dell'infanzia. Segnale positivo perché la scuola dell'infanzia concorre , con la scuola primaria e secondaria di primo grado, a promuovere il profilo educativo dello studente. GENERALIZZAZIONE (art. 1 c. 2) Questo emendamento promette futuri ulteriori decreti legislativi per dare copertura finanziaria alla generalizzazione. E' stato introdotto per accogliere il parere della Commissione bilancio del Senato la quale aveva rilevato la mancanza di copertura finanziaria. In questo modo si attesta formalmente che per la generalizzazione della scuola dell'infanzia, al momento, non c'è un euro. E' un fatto molto grave perché così si arresta il processo di generalizzazione del servizio che è invece uno degli obiettivi della L.. 53/2000. CONTINUITA' EDUCATIVA (art. 1 c. 3) Questo emendamento, sostenuto dall'ANCI, prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli Enti Locali al fine di sostenere la continuità verticale e orizzontale. Non si capisce perché la promozione di questi importanti accordi sia prevista soltanto negli articoli riferiti alla scuola dell'infanzia. ORGANICO DI ISTITUTO (Art. 3 c. 3) L'organico di istituto è finalizzato a garantire le attività educative nell'ambito di un tempo scuola compreso tra 875 ore e 1700 ore annue. Non sono precisati i parametri di costituzione dell'organico, non vi è alcuna garanzia per le compresenze degli insegnanti, né si prevede una riduzione del numero di alunni per sezione (oggi possono arrivare fino a 28). ANTICIPO (Art. 12 c. 1) La definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l'anticipo degli under tre, è affidata alle prime esperienze sperimentali. Che sia una sperimentazione sul campo a definire le caratteristiche di nuovi profili e modalità organizzative è senz'altro positivo. Peccato che da nessuna parte vengano definite e assicurate le risorse per attivare la sperimentazione e fornite possibili ipotesi scientifiche sulla base delle quali costruire un progetto sperimentale verificabile e generalizzabile. Un ulteriore emendamento si preoccupa di distribuire omogeneamente le opportunità. Si fa fatica ad interpretare questo emendamento, sia perché cita "livelli di servizio"che, non essendo mai stati definiti, difficilmente possono costituire parametro di riferimento, sia perché non si capisce davvero come favorire omogeneità di distribuzione dell'anticipo sul territorio nazionale, considerata la grande disomogeneità con la quale il problema si presenta oggi. Inoltre, si è introdotto il coinvolgimento dell'ANCI per la modulazione delle anticipazioni. PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI (art. 4 c. 6) È stato introdotto un ulteriore comma riguardante gli istituti comprensivi: conferma che le scuole del primo ciclo dell'istruzione e quelle dell'infanzia possono essere aggregate in unica istituzione scolastica. SCUOLA PRIMARIA FINALITA' (art. 5 c. 1) Sono arricchite le finalità della scuola primaria introducendo l'accoglienza e la valorizzazione delle diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità. ATTIVITA' OPZIONALI E FACOLTATIVE (art. 7 c. 2) In merito alle 99 ore annuali, facoltative e opzionali si chiarisce che la frequenza, è gratuita e, una volta esercitata l'opzione, obbligatoria. TEMPO PIENO (art. 7 c. 4 e art. 15) L'organico di istituto deve garantire anche il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa fino a un massimo di 330 ore annue nella scuola primaria. La garanzia però non è assoluta, ma limitata alla disponibilità complessiva di organico. Per l'anno scolastico 2004/05, in via di prima applicazione, sono complessivamente confermati i posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivati a livello nazionale nell'anno scolastico in corso. Questa conferma non evita il rischio che per il prossimo anno scolastico vi siano meno disponibilità rispetto all'anno scorso per soddisfare la richiesta in costante aumento di nuove prime classi a tempo pieno. Nell'anno scolastico in corso le classi prime a tempo pieno sono 6.294 (668 in più dell'anno precedente). Sembra dai dati provenienti dalle iscrizioni in corso che la richiesta di tempo pieno è fortemente aumentata: i posti disponibili per il prossimo anno saranno quelli che si liberano dall'uscita delle attuali classi quinte a tempo pieno (5.982), ciò significa che l'anno prossimo avremo 312 prime classi a tempo pieno meno di quest'anno. Per gli anni successivi, invece, scompare anche questa conferma dell'attuale bacino di posti di tempo pieno, si farà riferimento unicamente alla consistenza complessiva dei posti. La possibilità di mantenere o incrementare i posti per l'offerta formativa di 40 ore (ex tempo pieno) sarà puramente residuale, sarà possibile solo se rimarranno posti disponibili nella dotazione organica complessiva, determinata di anno in anno con appositi decreti attuativi della legge finanziaria. Rimane confermata l'abrogazione dell'art. 130 del testo unico e pertanto la cancellazione del modello scolastico del tempo pieno con 40 ore obbligatorie per tutti gli alunni, compresa la mensa, due insegnanti contitolari della classe e una quota oraria di compresenza dei docenti. Al suo posto la nuova formula di 27 ore settimanali obbligatorie, 3 opzionali e facoltative e fino a 10 per la mensa. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI (art. 7 c. 7) Un emendamento stabilisce che il dirigente scolastico assegni gli insegnanti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti non solo dal collegio dei docenti, ma anche dal consiglio di istituto. ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE (art. 7 c. 9) Il nuovo comma prevede il rispetto di una equilibrata distribuzione nell'orario quotidiano delle attività obbligatorie e facoltative, probabilmente al fine di evitare la concentrazione di queste ultime in uno o due giorni. "PRIMINE" Tornano, nonostante l'impegno del Ministro a cancellare questa sorta di anticipo selvaggio gestito dalle scuole private. Nello schema di decreto ogni possibilità di anticipo era regolamentata e ricondotta ai termini previsti dalla legge: l'esame di ammissione era limitato agli alunni che compiono l'età richiesta entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Nel testo definitivo il limite scompare e l'anticipo torna ad essere una buona fonte di affari per le scuole private. SCUOLA MEDIA ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (art. 10 c. 2) La frequenza delle attività aggiuntiva è gratuita. Una volta fatta l'iscrizione a tali attività, la frequenza diventa obbligatoria. Ciò esclude tutte quelle attività che le risorse professionali o finanziarie della scuola non possono assicurare. ASSISTENZA ALLA MENSA (art. 10 c. 4 e art. 15) E' possibile estendere il tempo scuola fino ad un massimo di 231 ore annue per coprire il tempo dedicato alla mensa. Tale tempo è coperto dal personale docente attribuito con l'organico d'istituto, nel limite dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per il tempo prolungato nell'anno scolastico 2003/04. Per gli anni successivi, la copertura della mensa con docenti dell'organico d'istituto sarà possibile nell'ambito delle disponibilità di organico. Vale solo per un anno scolastico, il 2004/05 e non per il modello organizzativo che è invece da incardinare nel nuovo modello proposto. ORGANICO (art. 14 c. 3) E' confermato, in via provvisoria, per l'anno scolastico 2004/05, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l' assetto organico previsto dal DPR n. 782 del 1982 CATTEDRE E POSTI D'INSEGNAMENTO (art. 14 c. 4) Le scuole, nella loro autonomia, decidono come adattare l'orario delle cattedre ai piani di studio allegati al decreto, in attesa delle norme regolamentari ancora da definire Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, verranno ridefinite le classi di concorso secondo i nuovi piani di studio. SOPRANNUMERARI (art. 14 c. 5) Nel caso si verifichi una diminuzione dell'orario di cattedra, il docente può essere utilizzato per tutte le attività, obbligatorie, aggiuntive, di mensa, previste dal decreto. Non è garantito l'utilizzo nella scuola di attuale titolarità. OBBLIGO DI ISTRUZIONE (art. 16) Restano in vigore le sanzioni previste dalla Costituzione per assicurare l'obbligo di istruzione REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (art. 17) Conservano validità gli statuti e le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Nella provincia di Trento, conserva validità l'accordo stipulato tra il MIUR e la provincia il 12 giugno 2002. ABROGAZIONI (art. 19 c. 5) Oltre alle norme in elenco che vengono abrogate, viene abrogata qualunque altra norma in contrasto con il decreto.