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(ACR) RINTRACCIABILITA'. UN OBBLIGO PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE

25 gennaio 2005

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(ACR) - Il 1° Gennaio scorso è entrato in vigore il Regolamento comunitario n. 178/2002, che oltre ad istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissa procedure nel campo della sicurezza, definendo la rintracciabilità e regolamentandone l'applicazione. Dalla data della sua emanazione, risalente a più di due anni fa, si è molto discusso intorno al tema della rintracciabilità nel settore agroalimentare. Tema che, nella sua semplicità concettuale, nasconde molte difficoltà di tipo operativo ed applicativo. La necessità di definire dei sistemi che permettano di seguire il flusso delle materie lungo una filiera deriva, principalmente, dalle numerose e ripetute emergenze alimentari verificatesi nel settore agroalimentare negli ultimi anni. Mucca pazza, polli alla diossina, aflatossine nel latte, sono solo alcune delle numerose crisi che hanno evidenziato la debolezza del sistema agroalimentare. Debolezza insita essenzialmente nell'impossibilità di rintracciare il percorso seguito da un prodotto e, quindi, di identificare con certezza l'origine di un eventuale problema e, quindi, di risolverlo. A complicare tale situazione hanno certamente contribuito e contribuiscono le trasformazioni avvenute, negli ultimi decenni, nel mercato dei prodotti agroalimentari, "in primis" quelle verificatesi all'interno del sistema di distribuzione e commercializzazione. Tali trasformazioni, frutto dei processi di globalizzazione, della continua ricerca, da parte delle imprese del settore, di aspetti su cui agire per aumentare la competitività, della concentrazione della produzione industriale, dell'applicazione di nuove tecnologie alla trasformazione e conservazione degli alimenti, e dell'aumento costante del peso della grande distribuzione organizzata, sono tra i principali fattori di questa rivoluzione, che hanno avuto, quale effetto principale, un radicale cambiamento del rapporto tra consumatori e venditori. Difatti, se fino a qualche anno fa la discriminante principale nel condizionare gli acquisti era il rapporto di fiducia instauratosi tra produttore e consumatore, in virtù della sostanziale coincidenza fisica tra il luogo di produzione e quello di acquisto, oggi giorno il verificarsi dei cambiamenti menzionati, ha avuto come esito una continua ricerca da parte del consumatore di garanzie in grado di sopperire alla mancanza, all'atto dell'acquisto di beni alimentari, del "fattore fiducia". Certamente questo stato di fatto ha influenzato fortemente le decisioni prese in sede comunitaria, e il Regolamento europeo 178/2002, che impone alle aziende del settore alimentare la realizzazione di un sistema di rintracciabilità, è parso e pare come la risposta alle richieste di sicurezza alimentare che provengono dal consumatore. A questo punto del discorso appare doverosa una precisazione. Esiste una differenza concettuale tra due termini, tracciabilità e rintracciabilità, che spesso vengono confusi ed usati in maniera equivalente. Quando si parla di tracciabilità, si fa riferimento al percorso da monte a valle lungo una filiera, alla possibilità, cioè, di seguire il processo produttivo dalle materie prime fino al prodotto finito. Parlando, invece, di rintracciabilità, si fa riferimento all'oggetto dell'articolo 18 del regolamento 178/2002, ovvero ad un sistema che permetta di ripercorrere il processo produttivo a ritroso, da valle a monte, dal prodotto finito all'origine della materia prima. Ci sono settori in cui la rintracciabilità era già obbligatoria da tempo: è il caso della carne bovina, per la quale l'obbligo di rintracciabilità è definito dal Regolamento europeo n.1760/2000, del pesce (Regolamento Europeo n. 2065/2001) e degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati; accanto a tale normativa europea, in Italia esiste un sistema di rintracciabilità volontario (costituito da due norme elaborate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione), che le aziende possono scegliere di adottare o meno. Invece, l'obbligo introdotto dal citato articolo 18 riguarda tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che rappresentano, di fatto, gli attori principali del nuovo sistema di rintracciabilità. Saranno loro, difatti, a dover registrare ed essere in grado di individuare i fornitori dei mangimi, degli alimenti, degli animali destinati alla produzione alimentare, oltre che a dover essere in grado di individuare le imprese alle quali forniranno i loro prodotti. E' chiaro che, tale obbligo esteso a tutti gli operatori di una filiera si tradurrà in un vantaggio qualora dovesse insorgere un problema. Il flusso di informazioni registrate potrebbe, difatti, ritornare utile qualora vi sia la necessità di rintracciare esattamente il punto della filiera ove si è originato il problema. Ma per i consumatori cosa è cambiato in termini concreti? La rintracciabilità è uno strumento importante per la sicurezza alimentare per due motivi essenziali. Del primo si è gia parlato, ovvero della possibilità, in caso di un'emergenza, di risalire immediatamente all'origine del problema e intervenire rapidamente in modo da limitarne i danni. In secondo luogo, l'implementazione di un tale sistema renderà molto più difficili gli inganni e le frodi perché le responsabilità diventeranno più facilmente individuabili. E questo si tradurrà in una maggiore trasparenza verso i consumatori. Questa breve panoramica mostra quanto precedentemente osservato: la sostanziale semplicità del concetto di rintracciabilità. Ciò che invece manca di semplicità è l'aspetto operativo della questione. Tanto più, che a tutt'oggi mancano disposizioni che rendano operativo il regolamento. In particolare, in Italia, l'operatività delle disposizioni del regolamento è legata all'emanazioni di precise indicazioni da parte del Ministero della Salute che, tardando ad arrivare. Ciò sta suscitando preoccupazioni e polemiche tra gli operatori della filiera. Sarebbe, certamente auspicabile, un tempestivo recepimento dei contenuti del regolamento comunitario (G.M.).

Redazione Consiglio Informa

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