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(ACR) AZZERAMENTO ICI A MATERA, TUTTE LE NOVITA'
10 settembre 2008
(ACR) - Deciso in tutta fretta dal neonato Consiglio dei Ministri riunitosi allora per la prima volta dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi sancito dalle urne e ad una manciata di giorni dall'acconto di giugno, il decreto legislativo numero 93 datato al 27 maggio scorso, non è il capitolo finale dell'Ici. Il sipario sulla tassa non cala veramente neppure all'indomani della decisione del Governo. E' vero: partorito in giorni come questi, smarriti dietro un caro vita che fagocita guadagni ed erode aspettative e speranze, non è acqua certo, ma neppure la parola magica, l'evento risolutore lungamente invocato. Complici la fretta con la quale è stato prodotto (lo strumento utilizzato è, infatti, quello della decretazione di urgenza) e fatta la giusta tara ai troppo risicati margini in mano al Governo in una materia in gran parte demandata alle discipline e all'iniziativa dei singoli Comuni il decreto, di fatto, in molti casi si limita a rimandare la parola agli Enti locali ed ai loro regolamenti, gli unici veramente titolati a far testo e offrire lumi.
La partita non è ancora del tutto chiusa, la pulizia non è ancora del tutto conclusa. Il seguito ora è nascosto nelle pieghe delle delibere comunali: per sapere esattamente cosa sia cambiato nella disciplina, per quali case si deve continuare a pagare e quali invece quelle esenti, in quali situazioni si debba comunque versare l'imposta e in quali no, la Bibbia è, e resta, ciò che è stabilito nel Regolamento del Comune dove è ubicato l'immobile in questione. A dire cioè che solo i Comuni hanno voce in capitolo e per pertinenze e assimilate, box e cantine non c'è decreto che tenga: l'abolizione spetta se e in quanto essa sia prevista dalla relativa delibera comunale. Noi perché il lettore si faccia un'idea del cosa sia realmente cambiato nell'andamento del tributo abbiamo frugato in un caso concreto, quello della città di Matera, incrociando le linee generali del provvedimento definito dal Ministero dell' Economia, con i contenuti del Regolamento adottato dall'Amministrazione Comunale con la delibera numero 16 del 24 marzo 1999. Ecco quanto ne è emerso.
SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE NESSUNA ESITAZIONE
E' il decreto a stabilire d'imperio, senza se e senza ma, che l'esenzione dall'imposta spetta a tutte le tipologie di immobili adibiti ad abitazione principale; e che del pari per volontà tassativa del legislatore l'imposta va in soffitta anche per gli appartamenti di cooperative a proprietà indivisa o assegnati dagli Iacp, gli istituti autonomi per le case popolari. Restano fuori dal taglio solo gli appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) A/9 (castelli e palazzi eminenti), per i quali però continuerà ad applicarsi la detrazione prevista dai commi 2 e 3 del decreto legislativo 504 del 1992. La disposizione precisa, inoltre, cosa debba intendersi per abitazione principale ai fini dell'esenzione: non serve la residenza, basta dimostrare di avere il domicilio, ossia di utilizzare realmente l'appartamento come abitazione principale. Vi si specifica infatti, che "una presunzione relativa legittima l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica", purché sia "fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria", ossia di dimostrare che si dimora abitualmente in un alloggio diverso da quello di residenza.
IN CASO DI COMPROPRIETA'
Quando lo stesso immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi vincolati al pagamento dell'imposta, "l'esenzione spetta a ciascuno di essi"; e che se l'immobile appartiene a più persone, ma solo alcune vi risiedono abitualmente, "chi non utilizza l'appartamento come abitazione principale dovrà continuare a pagare l'Ici in base alla propria quota di possesso". Inoltre, "se si cambia casa durante l'anno l'esenzione spetta per entrambe le unità, in proporzione al periodo durante il quale si è abitato in ciascuno dei due appartamenti".
TUTTE LE INDICAZIONI NEL REGOLAMENTO COMUNALE
Fin qui ciò che il solo decreto bastava a sancire. Per la parte che segue invece il rimando normativo è ai Regolamenti comunali: nell'agevolazione possono rientrare anche le pertinenze e le assimilate ma solo nei casi in cui ciò sia previsto dai Regolamenti comunali.
ESCLUSE ANCHE LE PERTINENZE, MA SOLO SE GIA' SANCITO
L'articolo 817 del codice civile stabilisce che sono pertinenze dell'abitazione principale gli immobili che sono destinati dal proprietario della casa principale in modo durevole al suo servizio o ornamento, mentre l'818 decreta che " gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la casa principale comprendono anche le pertinenze". Il silenzio del decreto legge 93 del 27 maggio scorso che di fatto non menziona esplicitamente le pertinenze conferma l'estensione dell'esenzione dall'abitazione principale alle sue pertinenze, purché sia fatta salva per i Comuni la facoltà di disporre diversamente. Nel regolamento comunale di Matera in proposito si specifica che per pertinenza "si intende il garage, o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a mille metri". E che le stesse pertinenze vi sono considerate "parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto". Esse non usufruiscono della detrazione che spetta solo all'abitazione principale "se non nella possibilità di detrarre dall'imposta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale". Il dolce però è nel fondo: di fronte al decreto del Governo il Comune di Matera non ha mantenuto in merito alle pertinenze un trattamento retributivo differente estendendo di fatto l'esenzione anche a garage, box, soffitte e cantine.
IL REBUS DEL LE CASE ASSIMILATE
La disposizione normativa decreta altresì che l'esenzione totale dall'imposta si applica anche alle abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali con apposito regolamento a condizione però che questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto. Ma cosa si deve intendere per "assimilate"? Secondo il decreto "nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali". Stando così le cose, sembrerebbe che siano da considerare assimilate tutte le abitazioni alle quali il Comune ha esteso gli stessi benefici della prima casa, cioè la detrazione, l'aliquota, oppure entrambe, avendo così di fatto operato la scelta esplicita precisa di equiparare anche queste unità immobiliari all'abitazione principale. Un bel guadagno insomma, peccato solo che non sia tutto oro quello luccica. A Matera, ad esempio, la medesima detrazione dell'abitazione principale è stata riconosciuta anche alle abitazioni dei custodi così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Tutti casi questi ora esenti dall'Ici? Così doveva essere, ma così non è stato e la questione non è oziosa. E' stato lo stesso Comune a chiarire con un avviso di esenzione quali fattispecie avrebbero goduto del beneficio e quali no, applicando in pratica il diverso principio secondo il quale l'aliquota agevolata non dà diritto automaticamente all'esenzione. Nel computo delle fattispecie di esenzione riconosciute nella Città dei Sassi sono rientrate così le case degli anziani o dei disabili che abbiano acquisito la residenza permanente in una casa di riposo o in un istituto in seguito a ricovero permanente purché non locate (legge 6662/96), e le case dei residenti all'estero, purché non siano abitate, nonché gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari. Ma non il caso da manuale ad esempio, quello delle case concesse a titolo gratuito a familiari e parenti entro un certo grado, un'assenza notata dai contribuenti e segnalata da Cittadinanzattiva all'attenzione dell'Amministrazione comunale in una lettera nella quale tra l'altre cose si fa notare il contemporaneo accoglimento del caso nei regolamenti comunali di moltissime altre città della penisola. Ma la fattispecie alla fine nel novero non c'è rientrata.
FU VERA SVOLTA?
Insomma: fu vera svolta? In mezzo al gran vociare confuso e indistinto che se n'è fatto e se ne farà almeno il coro unanime dei tributaristi ci sembra meriti attenzione e onore perché getta lo sguardo oltre il contingente e addita i traguardi futuri di una norma che per realizzare la propria ratio non può limitarsi all'hic et nunc. E così il discorso torna inevitabilmente all'urgenza delle grandi riforme mai arrivate in porto e tuttavia ineludibili per instillare nel sistema elementi di reale equità. Così il trasferimento definitivo agli Enti locali del pieno potere di decisione sugli estimi catastali, tra l'altro di recente bocciato da una sentenza del Tar del Lazio, ma anche la devoluzione ai Comuni di una grossa fetta di tributi (e servizi da offrire ai cittadini) per mobilitarli così in prima persona a far quadrare i conti sui fronti caldissimi delle entrate, delle spese e soprattutto, e, sarebbe anche ora, della lotta all'evasione. (R.P.)
Fonti:
- Decreto legge numero 93 del 27 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008
- Risoluzione numero 12/DF emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Regolamento imposta comunale sugli immobili (Ici) adottato con Delibera comunale di C.C. n.16 del 24/3/1999