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(ACR) IL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
21 novembre 2008
(ACR) - Il quadro normativo
La legislazione vigente in Italia in tema di prevenzione e repressione degli incendi è un fiore all'occhiello. La legge quadro 353/2000 Il pro memoria più efficace di tutte le strategie di lotta attiva agli incendi boschivi messe in campo in Italia è contenuto nella legge 353 del 21 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 280 del 30 novembre 2000. La legge, considerata tra le migliori d'Europa, affida compiti alle Regioni e ai Comuni per
un'azione contro i roghi che ingloba ogni aspetto e misura, dai vincoli sulla destinazione d'uso dei terreni alle campagne informative, fino a tutte le attività di prevenzione e manutenzione dei boschi, al presidio del territorio e all'avvistamento dei focolai, alla lotta attiva contro gli incendi. Il catasto delle aree incendiate Al comma secondo dell'articolo 10 la legge sancisce l'obbligo per i Comuni di provvedere "al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato per mezzo delle schede Aib/Fn che contengono una descrizione sommaria delle caratteristiche dell'evento incendiario, sviluppo, consistenza, durata, origini, e delle peculiarità dell'area percorsa dal fuoco, estensione, tipicità colturali, posizionamento, danni inflitti al paesaggio". Sarà un elenco di suoli, un almanacco di zone aree e particelle, ferite spesso a morte dal passaggio di devastanti lingue di fuoco appiccate per dolo, più spesso per negligenza e che in un attimo si fanno indomabili; dovrà essere un dispositivo versatile e soprattutto dovrà essere aggiornato continuamente, almeno una volta all'anno. Ciascun Comune è chiamato dalla legge a fabbricarsi il proprio, nero su bianco; dopo averlo prodotto e lasciato affisso per trenta giorni all'albo pretorio del Municipio per eventuali appunti se ne necessario inglobati, il Comune dovrà approvarlo nell'arco di sessanta giorni, nella versione definitive e con tutte le necessarie perimetrazioni. E di seguito ancora nello stesso articolo l'elenco delle sanzioni "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni"(…)"È vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive."(…)"Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche".(…)"Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia". Correva l'anno 2000 e le linee guide erano state dettate; di lì a poco le Regioni italiane si appresteranno a recepirle predisponendo propri strumenti legislativi a regolamentare la materia, veri e propri atti di pianificazione destinati a perimetrare le principali attività alle quali sarà affidata in Regione l'azione di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro degli incendi, dall'individuazione delle aree e dei periodi di alto indice di pericolosità, all'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco. In particolare la Regione Basilicata, riconosciuto nel patrimonio boschivo un bene di fondamentale importanza sia ambientale sia produttivo ha recepito i dettami della legge quadro attraverso le "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" contenute nella legge regionale numero 13 approvata con deliberazione dell'assemblea legislativa lucana datata al 22 febbraio 2005. La tappa fondamentale l'anno successivo con la redazione del "Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2006-2008" denominato Piano Antincendio Regionale (Par) approvato con Dgr numero 197 del 21 novembre 2006.
Le ordinanze numero 3606 e 3624 del 2007
Quasi a chiusura della rovente estate datata 2007, e rese a tutti note le responsabilità sociali dei Comuni per non aver redatto la cartografia funzionale all'imposizione dei vincoli decennali per le attività edilizie, di pascolo e di caccia sui terreni percorsi dal fuoco, ci pensa il Governo a mettere a nudo la scandalosa situazione di inapplicabilità della legge quadro con l'emanazione di un'ordinanza di protezione civile la 3606/2007; obiettivo: accelerare queste procedure prevedendo anche un potere sostitutivo in capo alle Regioni ed alle Prefetture nei confronti dei comuni inadempienti. Più nel dettaglio il provvedimento emanato dall'allora presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, nomina i Presidenti delle Regioni Lazio e Campania e i Prefetti delle Regioni Puglia, Calabria e Sicilia, soggetti attuatori del catasto delle aree percorse dal fuoco. In particolare la 3606 prevede al comma 1dell'articolo 1 che "il Capo dipartimento della protezione civile sia nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale e provveda alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione." E che "per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza lo stesso si avvalga in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate" (articolo 1 comma 2). Questi ultimi, stabilisce ancora il testo dell'ordinanza dovranno "entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza, trasmettere al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito (…) tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, e provvedere a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni"; in caso di inerzia, continua ancora l'ordinanza "i soggetti attuatori agiranno in via sostitutiva, (…) avvalendosi del supporto del Corpo Forestale dello Stato" (articolo 1 comma 7). Nel successivo mese di ottobre, una seconda ordinanza, la 3624, ha esteso le medesime disposizioni anche alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria, non comprese nell'ordinanza precedente.
Non solo norme dunque, ma provvedimenti decisivi con i quali lo Stato metteva a segno un colpo importante nell'offensiva contro gli incendi. Il meccanismo è molto semplice: si tratta per i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo di procedere all'individuazione, alla registrazione ed alla localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse dal fuoco nel territorio di ciascun Comune per confezionarle in un archivio di informazioni integrate ed uniformi che funzionino da adeguato supporto operativo alle attività di Polizia Giudiziaria e consentano l'elaborazione della statistica ufficiale degli incendi boschivi.
La pratica di un catasto delle zone percorse dal fuoco non è un fatto soltanto burocratico, ma il deterrente più efficace contro moltissime delle molle che spingono all'azione o comunque fanno presa sulla volontà incendiaria di moltissimi piromani. Una lista di proscrizione che sventagli ai quattro venti e squaderni sotto gli occhi di tutti i siti sui quali si abbatteranno come scuri i divieti e le limitazioni che la legislazione intima alle aree anche solo lambite dal fuoco svilisce e non di poco le motivazioni di chi appicca roghi spinto spesso da interessi di carattere speculativo come la restituzione dei suoli all'edificabilità, o la crescita di erbe da pascolo più fresche e giovani per le greggi, e così via sacramentando. Il catasto è insomma uno strumento preventivo, un freno inibitore nei confronti delle motivazioni che tradizionalmente hanno armato la mano di incendiari interessati a svilire i pregi naturalistici di un'area per farne suolo da costruzione o terreno da pascolo.
Patrocinato da più parti il Catasto particellare delle aree percorse dal fuoco offrirà a tutti i cittadini comodamente a portata di mouse la mappa degli incendi boschivi, delle zone che hanno subito incendi in un certo lasso di tempo preventivamente prescelto. Un facile sistema di consultazione via web: collegandosi al sito indicato da ciascuna regione qualsiasi utente potrà conoscere a livello regionale, provinciale o Comune per Comune tutte le aree incendiate con la possibilità di selezionare gli anni desiderati. L'area visualizzata sul web riporterà per ciascun Comune selezionato una serie di icone che indicano le zone colpite da incendio, che potranno poi essere visualizzate in dettaglio con le immagini aggiornate da satellite. Nella stessa schermata, Comune per Comune o con un riassunto provinciale, vengono riportati i dati complessivi sul numero e l'estensione degli incendi anno per anno in metri quadrati.
Metodologia di lavoro per le Amministrazioni locali
Ciascun Comune ha dovuto innanzitutto decidere quale lasso di tempo intendesse prendere in considerazione e prevedere aggiornamenti annuali a prescindere dalla circostanza che si siano effettivamente verificati incendi sugli stessi soprassuoli. Alla base del lavoro sono i dati contenuti nelle schede di segnalazione Aib/Fn compilate dal Corpo Forestale dello Stato e trasmesse alle Amministrazioni interessate al termine della stagione a rischio: a partire dal 2006, il Cfs effettua le rilevazioni dei dati relativi alle aree incendiate tramite apparecchiature satellitari che, collegate al Sistema Informativo della Montagna (Sim), restituiscono il perimetro dell'incendio riportato su mappa catastale e su ortofoto, l'elenco delle particelle catastali e le qualità di coltura interessate dall'incendio. Dopo la segnalazione di un evento incendiario (scheda Aib) si individua attraverso un rilievo Gps e/o fotoanalisi satellitare il perimetro dell'area incendiata, quindi se ne effettua la schedatura catastale ed il dato così ripreso viene inserito all'interno del sistema informativo territoriale incendi. Per ogni area censita si indicano in forma tabellare, di facile consultazione, i fogli di mappa e le particelle catastali ricadenti nel perimetro delle aree danneggiate, la toponomastica locale, la natura del soprassuolo e le relative superfici ripartite tra bosco e pascolo naturale. Per ogni particella viene riportato, infine, il nome dell'intestatario ed il relativo codice fiscale. Le fasi di lavoro sono quindi in successione l'acquisizione dei dati in campo, l'analisi catastale delle aree incendiate e l'implementazione dei dati nel sistema informativo. La parte più significativa del progetto è l'allestimento di un sito web con un data base alfanumerico consultabile in rete e di un Gis on line per la visualizzazione dell'ubicazione degli incendi. Il catasto sarà consultabile da tutti i comuni associati al sistema informativo. E sempre con l'obiettivo di una consultazione il più possibile proficua dello stesso catasto viene compilata una "scheda d'incendio" per ogni evento individuato, con il riepilogo dei dati trasmessi dal Cfs e l'estratto di mappa catastale. Dal punto di vista cartografico lo compongono una tavola in scala di uno a diecimila, comprendente una riduzione dell'intero territorio comunale suddiviso nelle sezioni della Carta Tecnica Regionale, relativa alla fascia del territorio in cui sono evidenziate le aree percorse dal fuoco considerate; l'individuazione è consentita dal diverso colore della campitura che indica l'anno in cui è avvenuto l'incendio e da un numero che ne permette l'associazione alla relativa scheda; ed una scheda, appunto, predisposta sulla base delle indicazioni esemplificative fornite dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per ogni singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio con l'elenco dei terreni interessati, oltre che di un estratto di mappa catastale in scala opportuna in cui è evidenziata l'area in oggetto.
I progressi e i dubbi
II catasto delle aree bruciate dal 2000 ad oggi non è rimasto lettera morta, seppur lento pede, se anche a macchia di leopardo è andato avanti, ma non quanto avrebbe dovuto. Tanto che su proposta del capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, il Governo ha approvato un'ordinanza che intima ai soggetti attuatori del censimento ancora inadempienti il termine ultimo del 23 giugno: entro quella data i soggetti attuatori o i presidenti delle Regioni o i loro delegati hanno dovuto verificare che i Comuni avessero provveduto ad approntare il catasto delle aree incendiate nel 2007 e darne comunicazione al Commissario delegato, pena la perdita dei poteri in merito da parte degli Enti locali ed il loro trasferimento ai prefetti ed alle Regioni, che dovevano procedere alla realizzazione degli stessi censimenti entro e non oltre il 30 giugno. E al prezzo di liste di "proscrizione" dei Comuni inadempienti che saranno "ampiamente" rese note. (R.P.)
Fonti:
- Testo della legge n. 353/2000 pubblicato sulla GU n. 280 del 30 novembre 2000
- Testo dell'ordinanza n. 3624 edita sulla GU n.253 del 23 ottobre 2007
- Testo della legge regionale Basilicata n. 13 del 22 febbraio 2005 edita in Bur n. 14 del 23 febbraio 2005
- OPCM del 5 giugno 2005 edita sulla Gu n.137 del 13 giugno 2008
- Programma Annuale Antincendio (P.A.A.) 2008
- Piano Antincendio Regionale 2006-2008 (P.A.R.), approvato con Dgr n.197 del 21.11.2006
- http:www2.corpoforestale.it/web/guest/catasto incendi\fuoco\Perimetrazione delle aree percorse dal fuoco cfs.htm
- http:www2.corpoforestale.it/web/guest/catasto incendi\fuoco\Gli incendi nel 2007.htm