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DI SANZA INCONTRA PRESIDENTE COMMISSIONE INTERPARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
26 giugno 2003
(ACR) - Il Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni, Consigliere regionale Antonio Di Sanza, è stato ricevuto in audizione, unitamente a una delegazione formata dal Dr. Alessandro Barbetta, Difensore civico della Lombardia, e dr.ssa Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle D'Aosta, dal Presidente della Commissione interparlamentare per le questioni regionali presso la Camera dei deputati, on.le Carlo Vizzini. L'occasione è stata utile per rappresentare alla Commissione lo stato dei lavori del Gruppo di coordinamento per la riforma della difesa civica, presieduto da Di Sanza, e per ribadire che il gruppo sta proponendo ai Consigli Regionali di tutta Italia e ai Presidenti delle Commissioni di Riforme degli Statuti regionali, attraverso il Presidente della Conferenza dei Consigli Regionali, R. Nencini, le disposizioni normative da inserire nei nuovi Statuti e per segnalare soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei. In questo senso – è stato sostenuto – che alla legislazione statale può essere riconosciuto il ruolo di: qualificare la Difesa civica come "necessaria" alla luce di quanto disposto dalla lettera m) comma 2° dell'art. 117 della Costizione che pone tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e di quanto disposto alla lettera p) del medesimo comma, che rimette alla legislazione esclusiva dello Stato la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". D'altra parte l'esigenza di qualificare la Difesa civica come funzione necessaria sta trovando una risposta nelle iniziative legislative statali in fieri, in particolare in materia di diritto di accesso e sostanzialmente si indirizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, verso l'individuazione della competenza territoriale per ciascun Difensore civico, la competenza sostitutiva del Difensore civico già componente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, la competenza sulla Commissione centrale per l'accesso quando il diniego concerne amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ambito ulteriore della legislazione statale è certamente la disciplina dei principi generali del procedimento e della giurisdizione, nonché il riconoscimento in capo al Difensore civico della funzione di mediazione e conciliazione. La Commissione interparlamentare preso atto del lavoro svolto ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare affinché la difesa civica acquisisca definitivamente il ruolo determinante di tutela dei diritti del cittadino nell'ordinamento regionale e verificare la possibile modificazione della normativa nazionale su questo stesso tema.