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Odontoiatrici, stop all’abusivismo e più sicurezza
21 agosto 2014
Con la legge regionale n. 11/2014 nuove regole per garantire i pazienti: viene introdotto l’obbligo di autorizzazione per i centri in franchising. Basterà invece la sola comunicazione all’Asl per aprire gli studi monoprofessionali
(ACR) - Garantire la sicurezza ai pazienti in termini di igiene e sterilizzazione nel momento in cui si affidano alle cure odontoiatriche; frenare l’esercizio abusivo della professione e dare dunque un corretto orientamento a quei giovani che decidono di intraprendere la strada dell’odontoiatria. Sono questi gli obiettivi fondamentali della legge regionale n. 11 del 2014 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n.21 – Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche” del 26 giugno scorso e pubblicata il primo luglio sul Bollettino ufficiale. Tra le altre finalità, viene inoltre introdotto l'obbligo di autorizzazione per i centri in franchising. Basterà, invece, la sola comunicazione all’Asl per aprire gli studi monoprofessionali. Si vuole così garantire la sopravvivenza dello studio odontoiatrico-tipo legiferando i requisiti per esercitare l’odontoiatria e per evitare forme di abusivismo. L’iniziativa legislativa va ad abrogare la legge 21 del 2011 che, a sua volta, era un miglioramento della legge 28 del 2000. Si tratta di leggi che mirano tutte ad una serie di regolamentazioni per l’apertura di studi medici in generale e, per quanto riguarda la legge regionale 21 del 2011, l’apertura degli studi odontoiatrici. Con la legge n.11 si vuole innanzi tutto dare un volto a chi esercita l'Odontoiatria in Basilicata, conferendo agli studi odontoiatrici requisiti minimi comuni e di base in quanto imprescindibilmente legati alla professione a garanzia della salute dei cittadini. Tali requisiti investono sia il mondo degli Studi privati, ma anche quello del Sistema sanitario regionale. Tra le maggiori finalità della legge quello di assicurare, tra le altre cose, i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica. Tra le misure più innovative la previsione che, anche nelle strutture complesse, i direttori sanitari debbano essere laureati in odontoiatria o medici iscritti all’albo odontoiatri. Proviamo a spiegare cosa cambia rispetto alla precedente legge e a quali garanzie il paziente va incontro.
Cosa prevede la legge
Nell'attività di diagnosi e terapia la legge impone la presenza di un odontoiatra vicino al paziente. Studi dentistici e laboratori odontotecnici dovranno essere separati fisicamente; gli studi dovranno avere requisiti minimi: sala d’attesa, locali “congrui”, impianti a norma, almeno un servizio igienico (due se nuovi, con separazione utenti-personale), spazi separati per materiale sporco, pulito, per pulizia, presidi medici, sterilizzazione, stoccaggio rifiuti speciali, rx. Nessuna autorizzazione sarà concessa a chi non ha i titoli per esercitare l’odontoiatria. Nello studio bisognerà specificare nominativi del personale e mansioni, con cartellino identificativo. È esplicitata la necessità di utilizzare almeno un autoclave di classe B con sigillatrice/imbustatrice. Con questa legge si è voluto innanzi tutto dare un volto a chi esercita l'Odontoiatria in Basilicata. “Una legge di grande civiltà che serve a creare i presupposti per una maggiore sicurezza della prestazione nei riguardi dei pazienti”. La definisce così Luigi Bradascio, Presidente della quarta Commissione consiliare (Politica sociale) e promotore del testo. Quella odontoiatrica sempre più si connota per le sue caratteristiche di professione che richiede l'acquisizione di specifica professionalità e conoscenze peculiari collegate al continuo evolvere della tecnologia applicata alla branca. Ciò premesso, e così come sottolinea il pioniere della legge, Maurizio Capuano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), di Potenza “con questa legge vedremo nella pratica quanto fastidio si darà a chi sguazza nell’illegalità”. Il concetto di esercizio abusivo della professione è uno dei punti intorno ai quali ruota la legge e su cui lo stesso consigliere Bradascio tiene a sottolineare come a volte sia una “piaga veramente importante della nostra regione. Motivo per il quale - sottolinea il consigliere - questa legge vuole creare delle barriere nei confronti dell’abusivismo e del prestanomismo”.
Il gap della precedente legge
Uno dei principali problemi emersi con l'approvazione della Legge regionale 21 del 2011 era proprio legato alla gestione della legge stessa che non trovava al suo interno specifici richiami alla legge madre che in Basilicata è la 28 del 2000. In pratica, non era chiaro l'iter di autorizzazione né chi doveva procedere ai controlli. Mancavano le sanzioni e non era ben delineato il confine tra Studio professionale e Ambulatorio, centro o società in Franchising (cioè tutte quelle strutture diverse dallo studio professionale) cui ora si richiede una valutazione di compatibilità e una vera e propria autorizzazione. Nel 2011, la legge 21 fu un primo tentativo di identificare le strutture odontoiatriche sul territorio; essa istituiva l’obbligo di inviare una comunicazione al Presidente della Regione, da intendersi come “traccia” della presenza di un odontoiatra sul territorio. La nuova legge abroga la 21 e parte dalla constatazione che in tema di autorizzazioni è facile da una parte scivolare verso la troppa burocrazia e dall’altra verso il permissivismo. L’articolo 1 trova una soluzione, imponendo alle strutture complesse, poliambulatori pubblici e privati, l’autorizzazione già contemplata alla legge regionale 28/2000 con richiesta al Presidente della Regione e successive verifiche di compatibilità da parte dell’Asl, mentre ai professionisti basterà una comunicazione di inizio attività ove aprano o trasferiscano lo studio.
Il Decreto Bindi
La normativa approvata porta in attuazione quanto già previsto dalla legge Bindi del 1999, che impone alle Regioni di legiferare sui criteri organizzativi degli studi odontoiatrici (leg. 229/99). Con il c.d. Decreto Bindi (D.Lgs. 229/’99) viene introdotto l’art. 8-ter sulle autorizzazioni sanitarie degli studi professionali che così stabilisce: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente... ". Le discipline regionali intervenute in attuazione della norma (anche a seguito della modifica del Titolo V Costituzione) hanno per lo più utilizzato le stessa formulazione letteraria del sopracitato art. 8-ter. In fase di applicazione pratica, poi, tutte le Regioni hanno interpretato la disciplina in senso ampio: si è cioè ritenuto che “tutti” gli studi odontoiatrici dovessero possedere l’autorizzazione sanitaria, senza entrare nel merito delle effettive attività svolte. In altre parole, senza verificare se (sotto il profilo di fatto) le procedure cliniche espletate fossero “di particolare complessità” o comportassero un “rischio per la sicurezza del paziente”, si è ritenuto che l’erogazione di tutte le prestazioni odontoiatriche, in quanto tali, necessitassero di un’ autorizzazione sanitaria. Quindi per tutti gli studi odontoiatrici, indipendentemente dalla tipologia di prestazioni erogate, è stata chiesta l’autorizzazione sanitaria.
Una barriera all’abusivismo
Altro ulteriore punto a favore della Legge regionale 11/2014 è senza dubbio la maggior rigidità di separazione tra studio/ambulatorio e Laboratorio Odontotecnico che non potranno avere in comune nulla, nemmeno le utenze.
Fondamentale è l'invio dell'elenco dei soggetti che possono essere presenti in studio/ambulatorio ove non vi è posto alcuno per l'Odontotecnico.
Anche le attività cliniche non possono essere più svolte in assenza dell'Odontoiatra e le strutture devono provvedere a nominare un Direttore sanitario Odontoiatra (legittimato dall'iscrizione all'albo degli Odontoiatri in seno all'Ordine dei medici.). L'Ordine dei Medici, tramite la Commissione dell'Albo riceverà in copia le domande e, quindi sarà coinvolto nella verifica attiva delle stesse.
I requisiti che uno studio deve avere
Le caratteristiche principali risiedono nella certezza di chi opera, poi si va dalla previsione di spazi congrui all'esercizio professionale.
Uno studio Odontoiatrico non potrà più essere allocato nei sottoscala o nelle sedi più disparate. Dovranno avere una loro ben chiara allocazione in immobili destinati ad uso professionale.
La dotazione minima degli ambienti di uno studio odontoiatrico è la seguente:
• Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa adeguatamente arredati e con un numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
• Locali e/o spazi per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche con dimensioni congrue ed ergonomiche, dotati di un idoneo sistema di areazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione. Il locale operativo può essere articolato in box con pareti fissi o movibili idonei a garantire la riservatezza del paziente, la sicurezza e la razionalità degli interventi.
• Per gli studi con una sola unità operativa dovrà essere previsto almeno un esercizio igienico, dedicato all’utenza e al personale. Per quelli invece con più unità operative dovrà essere previsto almeno un servizio igienico dedicato all’utenza e uno al personale.
• Spazio o armadio per deposito di materiale pulito, uno per il materiale sporco. Uno spazio o un armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia, un altro per il deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta.
• Spazio e/o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito.
• Spazio e/o locale con sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali.
Tra i requisiti minimi propri dell’attività ambulatoriale la legge prevede:
• Durante lo svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche è obbligatoria la presenza di un odontoiatra o medico iscritto all’Albo degli odontoiatri.
• Non è concessa alcuna autorizzazione per l’esercizio a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti alla professione.
Adeguamento tecnologico, strutturale ed organizzativo dello studio
L'adeguamento tecnologico di uno studio corre al passo con i tempi. Non viene chiesto nulla di particolare ma almeno la sicurezza di un'autoclave di Classe B per la sterilizzazione (autoclave nella quale viene eliminato il rischio e la formazione di sacche di aria che non consentono al calore di raggiungere l'intero strumento posto a sterilizzare). Le strutture devono essere facilmente igienizzabili con pavimentazione adatta alla disinfezione. L'organizzazione infine impone la presenza di un elenco aggiornato delle professionalità presenti in studio al fine di consentire ai pazienti ed agli organi di controllo di individuare sempre l'operatore.
Fino a ieri era facile che lo studio dentistico si confondesse con il laboratorio odontotecnico. Proviamo a spiegare la differenza tra i due e come questa legge ne garantisce la distinzione
Questa legge impone ai due professionisti di svolgere il loro lavoro in sedi separate. Il problema non è solo l'Odontotecnico ma tutte quelle figure che senza essere legittimate erogano prestazioni odontoiatriche, spesso anche in strutture pubbliche. Questa legge è un tentativo di capire e far capire ai pazienti chi eroga la prestazione. I legittimati all'esercizio professionale di odontoiatra sono i laureati in Odontoiatria e i medici specialisti in Odontoiatria. Queste figure devono essere iscritte all'Albo degli odontoiatri dell'Ordine dei medici della provincia di residenza o dove esercitano la professione. (M. A. S.)
Fonti:
• http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=1030&otype=1123&id=794454&resoconto=779609&argomento=794453&tab=interventiInAula&idCons=552427 (resoconto della seduta del consiglio regionale del 17 giugno)
• http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=825029&anno=2014 (testo integrale della legge)
• http://www.aio.it/
• http://www.aio.it/iter-autorizzativo-per-grandi-strutture--semplice-comunicazione-per-gli-studi--la-legge-lucana-da--prospettive-a-tutti-gli-odontoiatri.html
• http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99229dl.htm (Dlgs Bindi 229/99)
• Contributo del dott. Maurizio Capuano consigliere lucano dell’Associazione Italiana Odontoiatri e presidente della Commissione Albo di Potenza
• Contributo del consigliere regionale Luigi Bradascio
• Contributo del dott. Antonio Pandiscia