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Statuto Regione, la finanza pubblica per la coesione sociale

19 novembre 2014, 18:22

In prima Commissione prosegue esaminato il titolo VI (La finanza regionale) della nuova “Carta”. Al centro del dibattito, tra l’altro, il principio della perequazione fra i territori ed i controlli su enti, aziende e società partecipate

(ACR) - La prima Commissione (Bilancio e Programmazione), presieduta da Vito Santarsiero (Pd), ha esaminato oggi il Titolo VI (La finanza regionale) della proposta di legge di riforma dello Statuto della Regione Basilicata. All'art. 69 viene affermato il principio generale secondo il quale “la Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa; concorre al fondo perequativo  nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge nazionale” (emendamento Perrino). La Regione agisce inoltre (art. 70) “per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile, la coesione territoriale e sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona” (emendamenti Pace e Perrino).

Conformemente al Piano strategico, il Documento di programmarne economica e finanziaria (art. 72) “fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio, definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi”. Il bilancio della Regione (art. 73) è deliberato ogni anno dalla Giunta ed approvato Consiglio (insieme alla legge finanziaria ed agli eventuali disegni di legge collegati, così come prevede l’art. 74) secondo i termini fissati dalla legge. La legge di approvazione del bilancio non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese. I bilanci delle agenzie, delle aziende e degli enti regionali (art. 75) sono sottoposti al controllo della Regione nei termini previsti dalla legge. Analogamente, il Consiglio regionale esercita le funzioni di vigilanza sui bilanci delle società partecipate dalla Regione secondo le modalità previste dalla legge. La Regione (art. 76) adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all’art. 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, con particolare riguardo agli obiettivi di armonizzazione dei sistemi contabili.

Per il presidente Santarsiero si è trattato “di un altro significativo momento di lavoro della Commissione, che continuando con un alto spirito unitario e costituzionale, ha definito gli articoli del titolo sesto sulla finanza regionale, introducendo accanto alle regole canoniche relative al bilancio ed ai documenti contabili, elementi innovativi quali il principio della perequazione territoriale e rigorosi controlli su agenzie, aziende, enti e società”.

Alla riunione della Commissione, oltre al presidente Santarsiero, hanno partecipato i consiglieri Bradascio (Pp), Galante (Ri), Romaniello (Sel), Rosa (Lb-Fdi), Pace (Gm), Perrino (M5s), Pietrantuono (Psi), Mollica (Udc), Robortella e Spada (Pd) e Napoli (Pdl-Fi).




Redazione Consiglio Informa

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