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Legge elettorale regionale, via libera alle modifiche

02 ottobre 2018, 18:33

Dopo le osservazioni del Ministero dell'Interno, approvati correttivi al testo approvato recentemente dall’Aula. Prevista una soglia di sbarramento al 4 per cento per le liste che fanno parte di coalizioni

(ACR) - Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di Pd, Ri e Pp e 1 astensione di Pace del Gm) le proposte di modifica della legge regionale n. 20/2018 (Sistema di elezione del presidente della Giunta e dei consiglieri regionali) avanzate dal presidente dell’Assemblea Santarsiero dopo le osservazioni formulate dagli Uffici del Ministero dell’Interno al testo approvato dall’Aula il 10 agosto scorso.

Le quattro osservazioni riguardavano il meccanismo di calcolo dei voti per il candidato presidente collegato ad una sola lista, le modalità di sostituzione del candidato presidente della coalizione classificatasi seconda, in caso di dimissioni, le competenze della Consulta di garanzia e la necessità di prevedere una soglia di sbarramento per concorrere all'assegnazione dei seggi anche per le liste delle coalizioni che non superano l’8 per cento.

Le modifiche al testo approvate oggi dal Consiglio regionale riguardano innanzitutto le modalità di sostituzione del candidato presidente della coalizione classificatasi seconda, in caso di dimissioni o impedimento. A riguardo si chiarisce che “qualora il candidato presidente non eletto si dimetta dalla carica di consigliere, il seggio è assegnato con la regola dei maggiori resti tra i candidati al Consiglio regionale alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto”.

Per quanto riguarda la Consulta di garanzia (l’organismo previsto dal nuovo Statuto della Regione, che dovrà tra l’altro sovraintendere alle operazioni elettorali), il Consiglio ha deciso di eliminare dal testo ogni riferimento a questo organismo (in attesa della legge che lo istituirà, stabilendone i compiti) e di stabilire che l’ufficio centrale circoscrizionale “è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo”, mentre l’ufficio centrale regionale “è costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo”.

Quanto alla clausola di sbarramento, fissata al 3 per cento per le liste che non fanno parte di coalizioni (art. 19), si chiarisce che “sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell’intera regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera regione, meno dell’otto per cento dei voti validi”.

Nel dibattito che ha preceduto il voto sono intervenuti i consiglieri Romaniello (Gm), Spada (Pd), Mollica (Udc, che ha annunciato la sua decisione di non partecipare al voto) e Rosa (Lb-Fdi). 

Redazione Consiglio Informa

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